Comunicazione operazioni transfrontaliere (c.d. “nuovo esterometro)”

comunicazione operazioni transfrontaliere

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Sono altresì inclusi i soggetti che dal 1 luglio 2022 non sono più esonerati dalla fatturazione elettronica (soggetti in regime forfetario ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 e di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro e le ASD in regime L. 398/91 che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Per quanto riguarda le operazioni attive, se già non venivano emesse in formato elettronico, è sufficiente emettere e trasmettere le fatture come già avviene per quelle emesse a soggetti residenti e con gli stessi termini, avendo cura di indicare 7X (7 volte X) nel campo “codice destinatario”

Per quanto riguarda le operazioni passive è possibile visionare, al seguente link, uno schema riepilogativo: clicca qui.

Sono escluse le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (importazioni ed esportazioni)
  • è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).