L’incorporata può subire la liquidazione giudiziale
La Suprema corte è tornata a pronunciarsi sul controverso tema della assoggettabilità a liquidazione giudiziale di una società incorporata in un’altra per effetto di un’operazione di fusione. La liquidazione giudiziale si apre alla non più esistente società incorporata, lasciando in bonis l’incorporante.
Sulla natura della fusione vi è stato un lungo contrasto tra chi la riteneva una modificazione sui generis dell’atto costitutivo, idonea a estinguere la società incorporata, e coloro che, al contrario, consideravano che fosse mera modificazione del soggetto giuridico.
La questione dell’estinzione dell’incorporata incide in tema concorsuale, posto che secondo l’art. 33 del Codice della crisi la liquidazione giudiziale può essere aperta, entro un anno dal momento della cessazione dell’attività del debitore, ove l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. Si tratta allora di comprendere come tale inciso possa essere rapportato al fenomeno della fusione, considerato che la stessa conduce alla cancellazione della società incorporata. Recentemente la Cassazione (sentenza n. 14414/2024) ha confermato l’assoggettabilità a fallimento della società incorporata a seguito di fusione.
Fonte: Il Sole 24 Ore

