Cessazione e decadenza dal concordato preventivo biennale: disciplina del ricalcolo e gestione del quadro RX
La gestione degli adempimenti dichiarativi e dei conguagli fiscali assume un rilievo centrale al verificarsi della cessazione dal concordato preventivo biennale.
Al venire meno dell’accordo con l’amministrazione finanziaria per cessazione, la determinazione delle basi imponibili si riassesta sui criteri ordinari: torna infatti a essere imponibile il reddito effettivo conseguito dal contribuente, rendendo necessario procedere al ricalcolo di tutte le imposte dovute per i periodi interessati.
La disciplina del ricalcolo e le modalità di compensazione
Nel momento in cui si effettua la rideterminazione del debito d’imposta sulla base del reddito effettivo, il contribuente deve gestire l’eventuale scostamento rispetto alle somme già versate a titolo di concordato:
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Scomputo dei versamenti e conguaglio a debito: qualora le imposte ricalcolate risultino di ammontare superiore rispetto a quanto precedentemente versato, le somme già corrisposte possono essere interamente scomputate. Di conseguenza, il contribuente sarà tenuto a versare unicamente la differenza a conguaglio.
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Tributi ammessi al meccanismo compensativo: la possibilità di effettuare la compensazione e lo scomputo riguarda espressamente l’Irpef, l’Ires, l’Irap e i contributi previdenziali.
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Gestione delle eccedenze a credito (Quadro RX): nell’ipotesi in cui le imposte ricalcolate risultino inferiori rispetto a quelle già versate, la maggiore imposta versata in eccedenza può essere gestita ordinariamente come credito all’interno del quadro RX della dichiarazione dei redditi.
Il trattamento dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale
Un capitolo a sé riguarda il trattamento da riservare all’imposta sostitutiva applicata sul reddito incrementale.
In assenza di specifici e formali chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria sul punto, le condotte operative da preferire, in quanto improntate a principi di maggiore prudenza, sono individuate nel richiedere il rimborso delle somme oppure nel procedere al loro riporto a nuovo.
Differenza sostanziale con l’ipotesi di decadenza dal concordato
La disciplina sopra descritta si applica nell’ipotesi di cessazione del patto fiscale. Diversa è invece la fattispecie in cui si configuri una vera e propria decadenza dal concordato preventivo biennale.
In caso di decadenza, infatti, il quadro sanzionatorio-ripristinatorio prevede che la base imponibile non si ridetermini semplicemente sul reddito effettivo, ma rimanga determinata assumendo il valore maggiore tra il reddito concordato e il reddito effettivo realizzato.
Fonte: Il Sole 24 Ore

