Legge di Bilancio 2020: novità in materia di oneri detraibili

oneri detraibili
  • by strategoadmin
  • Gen 30, 2020
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La Legge di Bilancio per il 2020 – L. 160/2019 – ha introdotto due importanti novità in materia di oneri detraibili:

  1. Limite di reddito
  2. Obbligo pagamento con mezzi tracciabili

 

  1. LIMITE DI REDDITO

Dal 1° gennaio 2020, le detrazioni IRPEF previste dall’art. 15 del TUIR spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro;
  • in proporzione al reddito prodotto, entro il limite di 240.000, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000, euro le detrazioni non spettano.

La cd “parametrazione” al reddito riguarda esclusivamente le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, ad esempio le spese per prestazioni veterinarie, funebri, per frequenza di corsi di istruzione universitaria,  per la pratica sportiva dei ragazzi, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente  etc., (siano esse del 19%, del 26% o in misura forfetaria) e non riguarda le detrazioni previste da altre disposizioni normative (ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, le detrazioni per i canoni di locazione previste dall’art. 16 del TUIR o le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR).

Esclusione

Tra le detrazioni per oneri disciplinate dall’art. 15 del TUIR, tuttavia, è espressamente previsto che sono esclusi della parametrazione:

  • gli oneri per interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale (di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-terdell’art. 15 del TUIR);
  • le spese sanitarie (di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR).

 

  1. OBBLIGO PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI

Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19%, sia degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, sia di quelli previsti in altre disposizioni normative, spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • con altri sistemi di pagamento “tracciabili” quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari

 

Esclusione

La disposizione non si applica in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Ad esempio, per poter detrarre le spese, devono essere pagati con strumenti “tracciabili”:

  • i medici di famiglia per i certificati di sana e robusta costituzione;
  • i medici specialisti che esercitano la libera professione (es. dentisti, ginecologi, dermatologi);
  • le spese per asili nido;
  • le spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani.