Conferimento di partecipazioni in società semplice: escluso il regime del realizzo controllato
Con la risposta all’interpello n. 176, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di riorganizzazioni societarie e pianificazione patrimoniale. La pronuncia riguarda l’applicabilità del regime del c.d. “realizzo controllato” (art. 177, comma 2 o 2-bis del TUIR) alle operazioni di conferimento di partecipazioni detenute da persone fisiche a favore di una società conferitaria costituita nella forma di società semplice.
L’Agenzia ha escluso la fruibilità del regime di neutralità indotta in questi casi, imponendo l’applicazione del criterio generale del valore normale.
I punti chiave del chiarimento:
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Assenza di impianto contabile formale: La motivazione risiede nelle peculiarità strutturali della società semplice, caratterizzata dall’assenza dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio d’esercizio nei modi ordinari.
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Impossibilità di tracciare l’incremento patrimoniale: L’assenza di un bilancio d’esercizio non consente di verificare il presupposto fondamentale del realizzo controllato, ovvero che l’incremento del patrimonio netto della conferitaria sia pari al valore contabile attribuito alle partecipazioni conferite.
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Impatto sui riassetti patrimoniali: I conferimenti di quote di controllo a favore di società semplici non possono beneficiare della tassazione differita, rendendo necessaria un’attenta valutazione delle opzioni alternative per la strutturazione di holding familiari.
La pronuncia ribadisce la necessità di valutare con la massima rigorosità la forma giuridica del veicolo destinatario quando si pianificano operazioni di riassetto proprietario o di passaggio generazionale.
Fonte: Il Sole 24 Ore

