Affrancamento ed emersione: cripto con termini da allineare

L’emersione delle cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 e dei redditi realizzati disciplinati dalla manovra 2023 presenta ancora dubbi sul coordinamento con l’affrancamento del valore delle cripto-attività possedute al 1°gennaio 2023 agli effetti delle plusvalenze di cui alla nuova lettera c-sexies del comma 1 dell’art. 6 del Tuir. Secondo la circolare n. 30/E/2023 la rideterminazione del valore delle cripto attivitià al 1°gennaip 2023 è possibile solo per i soggetti che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4 Dl n. 167/1990. Se questo riguardasse anche le violazioni degli obblighi di monitoraggio commesse in periodi antecedenti al 2022, la procedura di emersione sarebbe de facto condizione di procedibilità dell’affrancamento e dovrebbe perfezionarsi anteriormente alla stessa. Il perfezionamento della procedura di emersione avviene con l’invio del modello, ovvero prima del versamento dell’imposta sostitutiva del 14% o della prima delle tre rate annuali di pari importo. Sarebbe opportuna un’ulteriore estensione del termine per l’affrancamento delle cripto-attività, oggi fissato al 15 novembre.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore