Attività faunistico-venatoria dell’imprenditore agricolo: i redditi possono essere determinati in misura forfettaria
All’imprenditore agricolo che fornisce servizi faunistico-venatori può applicarsi, in relazione ai redditi che ne derivano, l’articolo 56-bis, comma 3, del Tuir. Nella richiesta di parere arrivata all’Agenzia delle Entrate si chiedeva di individuare il trattamento fiscale da applicare all’imprenditore agricolo, sia come persona fisica sia come società semplice, in relazione ai redditi derivanti dall’esercizio sul fondo dell’attività faunistico-venatoria. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 73/E del 27 settembre 2018, afferma che agli imprenditori agricoli che svolgono attività di fornitura di servizi effettuati mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, si applica, come già anticipato, l’art. 56-bis, comma 3, del Tuir che prevede un regime forfettario di determinazione dei redditi d’impresa. In base a tale regime forfettario il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25%. Per fruire del regime forfettario è necessario che l’imprenditore agricolo utilizzi, per la fornitura di servizi, prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività principale rispetto a quelle impiegate solo per la fornitura di servizi. Al fine di valutare la sussistenza del requisito della ‘prevalenza’ si può utilizzare un criterio basato sul confronto tra il fatturato realizzato con l’impiego di attrezzature o risorse aziendali. Il requisito della ‘prevalenza’ è rispettato se il fatturato derivante dall’impiego di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.
(Vedi risoluzione n. 73 del 2018)
