Concordato, adesione tardiva senza sanzioni sull’acconto
È dedicata al tema dell’adesione tardiva al concordato preventivo biennale tramite la dichiarazione integrativa la risposta n. 4 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 9 dicembre. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che non è dovuta alcuna sanzione sulla maggiorazione del secondo acconto se il versamento della stessa avviene prima o contestualmente all’adesione al concordato fiscale.
La Faq chiarisce che la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’art. 20, comma 2, Dlgs 13/2024 è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui si manifesta l’adesione al concordato. Pertanto, qualora questo avvenga tra il 3 e il 12 dicembre, la maggiorazione dell’acconto potrà essere versata senza sanzione qualora la stessa venga pagata prima o contestualmente all’invio della dichiarazione integrativa nella quale viene validamente manifestata l’adesione al concordato.
Fonte: Il Sole 24 Ore

