Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: la qualificazione tra credito inesistente e non spettante

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  • by strategoadmin
  • Ott 19, 2026
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La qualificazione giuridica dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) continua a rappresentare uno dei temi di maggiore e più complessa conflittualità nell’ambito del contenzioso tributario tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

A ritornare sul tema è la Corte di giustizia tributaria di I grado di Reggio Calabria che, con la sentenza n. 5021 depositata lo scorso 24 settembre, è intervenuta per definire la corretta linea di demarcazione tra la fattispecie di credito “inesistente” e quella di credito “non spettante”.

Trattasi di una distinzione di fondamentale rilievo sul piano procedurale e sostanziale, in quanto la scelta della qualificazione incide in modo diretto e determinante sull’individuazione dei termini di decadenza entro cui l’amministrazione finanziaria può legittimamente esercitare l’azione di recupero delle somme agevolate.

Il caso specifico: dalla genesi del progetto all’atto di recupero

La vicenda giunta all’esame dei giudici tributari calabresi trae origine dall’impugnazione proposta da una società avverso un atto di recupero notificato dall’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, la fattispecie fattuale e temporale dell’operazione si articola nei seguenti passaggi:

  • Generazione e utilizzo del credito: La controversia riguarda un credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato nell’annualità 2015 e successivamente utilizzato dal contribuente in compensazione nel corso del periodo d’imposta 2016.

  • L’ambito dell’attività agevolata: Il progetto oggetto dell’agevolazione fiscale era incentrato sulla realizzazione di attività sperimentali relative allo studio e allo sviluppo di materiali innovativi per pavimentazioni.

Le contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate

Nel contesto del procedimento di controllo, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto a riqualificare la misura fruita dal contribuente nell’alveo dei crediti inesistenti.

A fondamento del proprio atto di recupero, l’Ufficio ha articolato le proprie contestazioni su tre rilievi principali:

  1. Il difetto dei presupposti sostanziali: L’assenza delle condizioni di base prescritte dalla disciplina di riferimento per l’accesso al beneficio fiscale;

  2. La mancanza di innovatività: La contestazione circa il carattere non innovativo del progetto sperimentale condotto sui materiali da pavimentazione;

  3. Carenze documentali: L’asserita insufficienza e inadeguatezza della documentazione prodotta dalla società a supporto dell’effettività dell’investimento e delle attività svolte.

L’insieme di questi elementi ha così costituito il perno del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado per stabilire la corretta qualificazione della posizione fiscale.

Fonte: Il Sole 24 Ore