Fattura falsa, paga chi emette

La Corte di giustizia Ue, nella sentenza C-442/22 del 30 gennaio scorso, ha statuito che in base al principio di cartolarità dell’Iva, il dipendente infedele è debitore dell’imposta indicata nella fattura che ha illegittimamente emesso a nome e all’insaputa del datore di lavoro; l’obbligo, però, ricadrà su quest’ultimo qualora risulti che non abbia vigilato con la dovuta diligenza sull’operato del dipendente. Le questioni sollevate riguardavano l’interpretazione dell’art. 203 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che enuncia il c.d. principio di cartolarità a mente del quale ‘chiunque indichi l’Iva in una fattura è debitore dell’imposta ivi menzionata’. Nel caso analizzato risulta che le fatture controverse sono state emesse ai fini fraudolenti e che persiste il rischio erariale, sicché ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 203.

 

Fonte: Italia Oggi