Fusioni e scissioni: il doppio regime per il riporto delle perdite infragruppo nel modello Redditi 2026
Il quadro di riferimento e l’applicazione del D.Lgs. 192/2024
Nel modello Redditi 2026 trovano applicazione per la seconda volta le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 192/2024.
Tale intervento normativo ha proceduto a riscrivere in modo organico la disciplina del riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni straordinarie, quali le operazioni di change of control, le fusioni, le scissioni e i conferimenti di azienda.
La coesistenza dei due regimi temporali per le perdite infragruppo
Con specifico riferimento alle operazioni di fusione e scissione poste in essere nel corso del 2025, la gestione del riporto delle perdite infragruppo all’interno della dichiarazione dei redditi si articola su due strade differenti a seconda del periodo d’imposta in cui le perdite stesse sono state maturate:
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Perdite maturate a partire dal 2024: per questa fascia temporale trova applicazione il nuovo regime introdotto dall’articolo 177-ter del TUIR.
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Perdite realizzate fino al 2023: per le perdite maturate fino a tale annualità rimane, invece, necessario superare preventivamente i tradizionali test di operatività e di patrimonio netto.
Disapplicazione del limite patrimoniale e chiarimenti di prassi
Relativamente al regime previgente applicabile alle perdite fino al 2023, la prassi dell’amministrazione finanziaria ha fornito precise indicazioni sulle modalità operative necessarie per superare il limite patrimoniale.
In particolare, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in alcune risposte ad interpello, la disapplicazione del limite patrimoniale richiede la redazione di una perizia attestante il valore economico dell’ente.
Tale adempimento viene richiesto dall’amministrazione finanziaria in via interpretativa, ancorché la formulazione letterale della norma non lo preveda espressamente.
Fonte: Il Sole 24 Ore

