La richiesta di documenti non blocca il ravvedimento
Il ravvedimento speciale previsto nell’iter di conversione in legge del decreto fiscale non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Resta, dunque, anche nel ravvedimento speciale bis, la causa di sbarramento legata all’avanzare di una procedura di accertamento nella singola annualità che per inibire la sanatoria deve in ogni caso manifestarsi nei modi e nelle forme sopra richiamati. Di converso se il contribuente dovesse essere raggiunto da un semplice invito/richiesta di documentazione che poi entro il 31 dicembre 2025 non sfocia in alcuno degli atti enunciati, nulla osterebbe al perfezionamento della sanatoria. Significa che se un controllo è in corso ma non notificato entro il 31 dicembre 2025, resta la possibilità di aderire all’istituto.
Fonte Il Sole 24 Ore

