L’affitto d’azienda non ferma il concordato preventivo
Il legislatore ha previsto delle fattispecie specifiche al verificarsi delle quali il Cpb non trova più applicazione perché sono variate significativamente le caratteristiche del contribuente rispetto al momento in cui è stata elaborata la proposta di concordato.
La cessione in affitto dell’unica azienda può essere causa di cessazione del Cpb a partire dal periodo d’imposta in cui si determinano minori redditi effettivi eccedenti la soglia del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato. La circolare n. 9/E/2025 esclude che l’affitto impatti sul reddito effettivo.
Fonte Il Sole 24 Ore

