L’imposta sulle cripto anche in acconto

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10/E/2024, ha istituito i codici tributo per il versamento in acconto dell’imposta sulle criptoattività. La norma che disciplina la nuova imposta è l’art. 19, comma 18, Decreto legge n. 201/2011. Anche per l’imposta sul valore delle criptoattività, come per l’Ivafe, sono dovuti gli acconti con le stesse scadenze e le stesse modalità dei tributi personali. La circolare 30/E/2023 ha precisato che l’imposta sulle cripto-attività va applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo. L’imposta sul valore delle criptoattività è dovuta non solo dai soggetti residenti obbligati a compilare il quadro RW delle dichiarazioni dei redditi, ma anche dagli altri soggetti residenti (enti commerciali e società di capitali).

 

Fonte: Il Sole 24 Ore