Regime speciale per i lavoratori impatriati – caso prospettato
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018 al regime speciale per i lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Scopo dell’agevolazione è incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese. Il decreto legislativo citato prevede la tassazione al 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia. L’agevolazione è temporanea e applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. Per essere destinatari del beneficio fiscale è necessario essere in possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi due anni o più. Ne hanno diritto anche coloro che hanno svolto attività di studio all’estero negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. L’agevolazione è inoltre condizionata al fatto che gli interessati trasferiscano la residenza in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni. Con riferimento al caso sottoposto l’Agenzia non trova impedimenti al beneficio fiscale non essendo rilevante che l’attività lavorativa all’estero sia stata prestata con società appartenenti al gruppo.
