Responsabilità 231: la prescrizione del reato della persona fisica non salva la società

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  • by strategoadmin
  • Lug 16, 2026
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Con la importante sentenza n. 26378/2026, la Corte di cassazione ha fatto chiarezza su uno dei nodi più complessi e dibattuti del sistema D.Lgs. 231/2001: il rapporto di autonomia tra la prescrizione del reato-presupposto commesso dalla persona fisica e la responsabilità amministrativa dell’ente.

Secondo i giudici di legittimità, il termine di prescrizione dell’illecito a carico della società è di 5 anni e decorre dalla consumazione del reato-presupposto. Tuttavia, la contestazione formale dell’addebito all’ente (anche tramite richiesta di rinvio a giudizio) interrompe definitivamente tale decorso, bloccandolo fino al passaggio in giudicato della sentenza. Il punto nodale espresso dalla Suprema Corte stabilisce che, se la contestazione all’ente è avvenuta tempestivamente (ossia prima che il reato della persona fisica fosse prescritto), la successiva estinzione del reato a carico dell’amministratore o del dipendente non fa venir meno la responsabilità autonoma dell’impresa.

Il caso esaminato riguardava la condanna di una società in relazione a indebite percezioni di contributi comunitari (ricondotte a truffa aggravata). Per le aziende strutturate, questa pronuncia ribadisce la centralità e l’indipendenza del processo a carico della società, confermando l’assoluta necessità di dotarsi di Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG 231) efficaci e costantemente aggiornati per prevenire il rischio di sanzioni anche a distanza di anni.

Fonte: Il Sole 24 Ore