Società di comodo: il diritto UE tutela la detrazione IVA

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  • by strategoadmin
  • Set 08, 2026
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Con la sentenza n. 1588 dello scorso 22 maggio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha riaffermato un principio cruciale per le holding e le società patrimoniali: la disciplina italiana sulle società non operative è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea nella parte in cui subordina la detrazione dell’IVA al superamento del c.d. “test di operatività” o al conseguimento di un volume d’affari minimo.

I giudici pugliesi hanno fatto diretta applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22). La normativa comunitaria sancisce infatti la neutralità dell’imposta, principio secondo cui il diritto alla detrazione spetta a chiunque effettui operazioni soggette ad IVA nell’esercizio di un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati dell’attività stessa.

La controversia trae origine dal disconoscimento automatizzato (ex art. 54-bis del DPR 633/1972) di un credito IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, sfociato nell’emissione di una cartella di pagamento nei confronti di una società ritenuta non operativa.

L’approdo giurisprudenziale conferma che le presunzioni rigide dell’ordinamento nazionale non possono comprimere garanzie di matrice sovranazionale, offrendo importanti margini di tutela in sede di contenzioso tributario per le società penalizzate dal meccanismo delle “società di comodo”.

Fonte: Italia Oggi