Transazione fiscale ‘forzosa’ per il concordato in continuità
Il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa approvato in via definitiva lo scorso 4 settembre modifica il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Cambiano le soglie di soddisfacimento minimo ai fini dell’omologazione forzosa della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Le nuove percentuali sono del 50% e del 60%, dei soli tributi, pari rispettivamente al 37% e al 44% del debito complessivo. Il correttivo risolve anche un contrasto interpretativo in merito al concordato preventivo in continuità aziendale, stabilendo che il tribunale può omologare l’accordo anche senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali, se il soddisfacimento non è peggiore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Tuttavia, restano dubbi interpretativi legati all’uso di due diversi criteri per il calcolo delle maggioranze necessarie all’omologazione e questo rischia di generare nuove incertezze.
Fonte: Il Sole 24 Ore