Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15 pubblicata il 13 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sul contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020, (v. punto 6 nostra circolare “COVID-19 – Decreto rilancio principali novità”) le cui istanze possono essere presentate dal 15 giugno 2020.
Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, “titolari di partita IVA” che nel mese di aprile 2020 hanno registrato un fatturato inferiore ai 2/3 del fatturato del corrispondente mese del 2019.
In particolare possono beneficiare del contributo:
- imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa;
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (tra cui spa, sapa e srl);
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime d’impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
Sono esclusi, in via principale:
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cassa di previdenza);
- gli enti e le persone fisiche che producono redditi non inclusi tra quelli d’impresa o agrario e lavoro autonomo, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- i professionisti e i collaboratori coordinati continuativi iscritti alla gestione separata dell’INPS e i lavoratori dello spettacolo.
La richiesta del contributo è inviata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente eventualmente conferita per la sola trasmissione dell’Istanza. Il termine ultimo per l’invio dell’istanza è il 13 agosto 2020.
Il contributo verrà accreditato sul conto corrente indicato nell’Istanza intestato al soggetto che ha richiesto il contributo.
SM&A, alla luce della Circolare emanata dall’Agenzia, sta mettendo a punto la procedura per richiedere il contributo attraverso il canale Entratel.
Vi preghiamo pertanto di comunicarci l’intenzione di richiedere il contributo ed inviare l’istanza tramite SM&A.