Porte aperte alla sanatoria delle liti con rate della rottamazione bis in regola

Luigi Lovecchio – Il Sole 24 Ore – pag. 26

Il contribuente in regola con il pagamento delle rate in scadenza al 7 dicembre 2018 della rottamazione-bis può aderire alla sanatoria delle liti pendenti. Chi esercita questa opzione non è tenuto a versare le somme residue del ruolo in quanto queste confluiscono nella sanatoria delle liti. Inoltre, dagli importi dovuti si scomputano le cifre versate al 7 dicembre 2018. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 154 ribadisce quanto affermato nella circolare 6/E/2019, in materia di rapporti tra rottamazione bis e definizione ex articolo 6 del dl 119/2018. Il documento di prassi amministrativa ha precisato che ai fini della definizione della lite è richiesto sempre e comunque l’assolvimento del debito della rottamazione bis. I debitori che non hanno rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 vengono comunque ripescati nella rottamazione ter, seppure con una riduzione di due anni del periodo complessivo di versamento. Sempre la circolare 6/E/2019 ha tuttavia precisato che ciò non ha effetto ai fini della definizione della lite che invece richiede sempre e comunque l’assolvimento del debito della rottamazione bis.