Risoluzione n.69/E dell’Agenzia delle Entrate. Disciplina delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia

  • by strategoadmin
  • Lug 31, 2019
  • 0
  • Category:

Il documento di prassi amministrativa ricorda che i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per i figli a carico in base alla convenienza economica. In caso di genitori non legalmente separati, la detrazione è ripartita nella misura del 50% fra i coniugi. Tale criterio può essere tuttavia derogato solo nell’ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Con questa previsione il legislatore ha voluto evitare che, a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. Anche in assenza di questa condizione ‘di incapienza’ è possibile, tuttavia, dar corso all’accordo.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario i quali determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta.

Da tale reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
In risposta al quesito sottoposto da un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario, l’Agenzia chiarisce che lo stesso potrà fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto alla moglie. Il reddito prodotto dalla consorte rileverà al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa. Resta ferma la possibilità per la professionista di optare per il regime di tassazione ordinario se l’applicazione di tale regime risulti più conveniente di quello forfetario.

Leggi il testo dell’Agenzia delle Entrate