Sospensione non blocca il termine

Sergio Trovato – Italia Oggi – pag. 30

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13367 dello scorso 17 maggio, ha affermato che l’amministrazione comunale può sospendere, in autotutela, gli avvisi di accertamento riguardanti tasse e imposte locali. Il provvedimento di sospensione, tuttavia, non impedisce il decorso del termine di 60 giorni per proporre ricorso innanzi al giudice tributario. La delibera con cui l’ente comunale dispone la sospensione degli effetti degli atti tributari è limitata al pagamento del tributo. Non può sospendere il termine di decadenza previsto dalla legge per proporre l’impugnazione. Va dichiarato tardivo, e dunque inammissibile, il ricorso proposto oltre i termini di 60 giorni.